Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro ad interim degli affari esteri;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e di commercio fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia firmato nell'accampamento di Uccialli il 2 maggio 1889, e da Noi ratificato il 29 settembre 1889. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.
F. Crispi
TRATTATO
Di amicizia e di commercio tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia
Sua Maestà Umberto I, Re d'Italia, e Sua Maestà Menelick II, Re dei re d'Etiopia, allo scopo di render proficua e durevole la pace fra i due Regni d'Italia e d'Etiopia, hanno stabilito di concludere un trattato d'amicizia e di commercio. E S. M. il Re d'Italia, avendo delegato come suo rappresentante il Conte Pietro Antonelli, Commendatore della Corona d'Italia, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, i cui pieni poteri furono riconosciuti in buona e debita forma, e S. M. il Re Menelick, stipulando in proprio nome quale Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato e concludono i seguenti articoli:
I. Vi sarà pace perpetua ed amicizia costante fra S. M. il Re d'Italia e S. M. Il Re d'Etiopia e fra i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.
II. Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico presso l'altra e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell'altra.
III. A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una Commissione speciale, composta di due delegati italiani e due etiopici, traccerà sul terreno, con appositi segnali permanenti, una linea di confine, i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:
a. la linea dell'altipiano segnerà il confine etiopico-italiano;
b. partendo da Arafali, Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;
c. Adi Nefas e Adi Johannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;
d. da Adi Johannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.
IV. Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del Governo etiopico, che però non potrà mai servirsene per scopi militari.
V. Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo diritto di dogana di entrata dell'8 per cento sul valore della merce.
VI. Il commercio delle armi e munizioni da o per l'Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re d'Etiopia. Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane, munita del sigillo reale. Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.
VII. I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie nei paesi dell'altra e godranno della maggiore protezione del Governo e dei suoi dipendenti. E' però severamente proibito a gente armata di ambo le parti contraenti di riunirsi in molti o in pochi e passare i rispettivi confini con lo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.
VIII. Gli Italiani in Etiopia e gli Etiopi in Italia o nei possedimenti italiani potranno comprare o vendere, prendere e dare in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà non altrimenti che gli indigeni.
IX. È pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi di praticare la propria religione.
X. Le contestazioni o liti fra Italiani in Etiopia saranno definite dall'Autorità italiana a Massaua o da un suo delegato e da un delegato dell'autorità etiope.
XI. Morendo un Italiano in Etiopia o un Etiope in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutte le sue proprietà e le terranno a disposizione dell'autorità governativa a cui apparteneva il defunto.
XII. In ogni caso per qualsiasi circostanza gli Italiani imputati di un reato saranno giudicati dall'Autorità Italiana. Per questo l'Autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare all'Autorità italiana in Massaua gli Italiani imputati di aver commesso un reato. Egualmente gli Etiopi imputati di reato commesso in territorio italiano saranno giudicati dall'Autorità etiopica.
XIII. S. M. il Re d'Italia e S. M. il Re dei Re d'Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possano essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai domini dell'uno nei domini dell'altro.
XIV. La tratta degli schiavi essendo contraria ai principi della religione cristiana, S. M. il Re dei Re d' Etiopia s'impegna d'impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.
XV. Il presente trattato è valido in tutto l'impero etiopico.
XVI. Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due alte parti contraenti volesse fare o introdurre qualche modifica, potrà farlo; ma dovrà prevenirne l'altra un anno prima rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.
XVII. S. Maestà il Re dei Re di Etiopia consente di 1 servirsi del governo di S. Maestà il Re D'Italia per tutte le trattazioni di affari che ha con altre potenze o Governi.
XVIII. Qualora S. M. il Re dei Re d'Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agl'italiani.
XIX. Il presente trattato, essendo redatto in lingua italiana ed amarica e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno ufficiali e faranno sotto ogni rapporto pari fede.
XX. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile. In fede di che il conte Pietro Antonelli, in nome di S. M. il Re d'Italia, e S. M. Menelick, Re dei Re d'Etiopia in nome proprio hanno firmato ed apposto il loro sigillo al presente trattato".
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