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testi e testimonianze del periodo coloniale italiano
conservati nella Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo
DOC - legge n. 822
Norme relative ai meticci
13 maggio 1940


art. 1
Agli effetti della presente legge:
a) per cittadino s'intende il cittadino italiano metropolitano;
b) per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana;
c) al nativo s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana;
d) per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.
E' considerato meticcio:
il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;
il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;
il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore non sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato.
Nei casi previsti nel comma precedente la qualità di meticcio viene dichiarata dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

art. 2
Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti.
Nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 1, l'autorità giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

art. 3
Il meticcio non può essere riconosciuto dal genitore cittadino.

art. 4
Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino.

art. 5
Il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo.

art. 6
Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale.
Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.
I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 3.000; può essere inoltre disposta la chiusura degli istituti.

art. 7
Sono vietate l'adozione e l'affiliazione di nativi e di meticci da parte di cittadini.

art. 8
E' interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa italiana allo straniero non assimilato al nativo che:
a) contragga matrimonio con nativo e con meticcio;
b) riconosca il figlio natogli da rapporti extraconiugali con nativo o con meticcio;
c) abbia adottato o si sia affiliato un meticcio, un nativo o un nato da genitore nativo e da genitore straniero.

art. 9
Le disposizioni contenute nei precedenti articolo non si applicano:
a. ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo art.10;
b. agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste dall'art.8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;
c. ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.

art. 10
Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.

art. 11
Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

art. 12
Le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo.

art. 13
La presente legge si applica in tutti i territori dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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Questo supporto contiene la mostra allestita presso la Biblioteca civica A. Mai dal 18.11.2010 al 22.01.2011,
curata da Maria Laura Cornelli, Daniela Rosa e Rita Tironi, nell'ambito del progetto "2010 – Facciamo pace con le nostre ex-colonie",
della Tavola della pace di Bergamo e del Coordinamento bergamasco Enti Locali per la pace. Elaborazione grafica di Riccardo Bonfanti.

Per contatti: dossier.colonie[at]gmail.com.