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testi e testimonianze del periodo coloniale italiano
conservati nella Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo
DOC - decreto legge n. 1004
Lesione del prestigio della razza
29 giugno 1939


art. 1 - Lesione del prestigio di razza
Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio di razza l'atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano.
Agli effetti della stessa legge si intende lesivo del prestigio della razza italiana l'atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana.

art. 2 - Definizione del cittadino e parificazione
Agli effetti della presente legge:
a. per cittadino italiano si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana;
b. al cittadino italiano metropolitano si intende parificato lo straniero di razza ariana;
c. al nativo dell'Africa italiana si intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa italiana.

art. 3 - Aumento della pena per i reati commessi in circostanze lesive del prestigio di razza
Il cittadino che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio di razza è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino a un quarto.

art. 4 - Reato in presenza di nativo
Il cittadino che commetta un reato in presenza di nativo dell'Africa italiana è punito con la pena stabilita per il reato aumentata fino a un terzo quando tale circostanza implichi lesione del prestigio di razza.

art. 5 - Concorso di reati
Il cittadino che commetta un reato in concorso con nativo dell'Africa italiana è punito con la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino ad un terzo.
Se trattasi di delitto contro la personalità dello Stato previsto dal libro II, titolo I del codice penale, la pena è aumentata fino alla metà.
Qualora la pena prevista per i casi contemplati nei due commi precedenti sia l'ergastolo, essa è aggravata con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

art. 6 - Accordo per commettere un reato quando questo non sia commesso
Il cittadino che si accordi con nativo dell'Africa italiana allo scopo di commettere un reato, se questo non sia commesso, è punito, per il solo fatto dell'accordo, con pena commisurata fino a un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non può superare per i delitti un anno di reclusione e lire 2.000 di multa, per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire 500 di ammenda.
Nel caso di accordo per commettere un delitto contro la personalità dello Stato [...] il cittadino per il solo fatto dell'accordo, è punito con la pena commisurata ad un terzo del minimo per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e 4.000 lire di multa.
Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia morte o l'ergastolo, è la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.

art. 7 - Istigazione
Il cittadino che istighi un nativo dell'Africa italiana a commettere un reato è punito, se questo non sia commesso, per il solo fatto dell'istigazione, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non può superare per i delitti un anno di reclusione e lire 2.000 di multa, per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire 500 di ammenda.
Nel caso d'istigazione a commettere un delitto contro la personalità dello Stato [...] il cittadino, per il solo fatto dell'istigazione, è punito con pena commisurata fino ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e 4.000 lire di multa.
Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia la morte o l'ergastolo, è la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.
Qualora si tratti d'istigazione già prevista come reato, si applica la pena per essa stabilita aumentata fino a un terzo.
Qualora il reato sia commesso, si applica per l'istigazione la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino alla metà.

art. 8 - Reato doloso in danno di nativo
Il cittadino che commetta un reato doloso in danno di nativo dell'Africa italiana è punito, qualora dal fatto derivi lesione del prestigio della razza, con la pena stabilita per il reato aumentata fino a un terzo.

art. 9 - Abuso di credulità di nativo
Il cittadino che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno di nativo dell'Africa italiana, abusa della credulità o del diverso grado di intelligenza e di conoscenza di lui, è punito con la pena prevista per il reato commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

art. 10 - Relazione d'indole coniugale
Il cittadino che tenga relazione d'indole coniugale con nativo dell'Africa italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

art. 11. Inchiesta relativa ai meticci
Il Procuratore del Re al quale consti l'esistenza di un meticcio figlio naturale, presumibilmente concepito dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, deve procedere ad una riservata inchiesta per accertare se esso sia nato da relazione punita ai sensi dell'articolo precedente.

art. 12 - Frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi
Il cittadino che, nei territori dell'Africa italiana, frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.

art. 13. Lavoro od impiego e prestazione d'opera manuale
Il cittadino che, nei territori dell'Africa italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d'opere di carattere manuale, è punito con l'ammenda fino a lire 5.000.

art. 14 - Ubriachezza
Il cittadino che, nei territori dell'Africa italiana, in luogo aperto al pubblico riservato ai nativi, o in luogo pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire 200 a lire 5.000.

art. 15 - Reato del nativo in circostanze lesive del prestigio della razza italiana
Il nativo dell'Africa italiana, che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio della razza italiana, è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino a un quarto.

art. 16 - Reato doloso del nativo in danno del cittadino
Il nativo che commetta un reato doloso in danno del cittadino è punito, qualora il fatto comporti lesione del prestigio della razza italiana, con la pena stabilita per il reato aumentata fino a un terzo.

art. 17 - Altri atti del cittadino lesivi del prestigio di razza
Il cittadino che, nei territori dell'Africa italiana, commetta atti lesivi del prestigio di razza che non siano previsti come reati, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 10.999.

art. 18 - Altri atti del nativo lesivi del prestigio di razza
Il nativo che commetta atti lesivi del prestigio della razza italiana che non siano previsti come reati, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 10.000.

art. 19 - Azione pubblica
I delitti per i quali si può procedere soltanto a querela di parte sono perseguibili d'ufficio se il fatto costituisce lesione del prestigio di razza.

art. 20 - Meticci
Con separate norme sarà regolata la posizione dei nati da genitori di cui uno cittadino italiano o parificato e l'altro nativo od assimilato.

art. 21 - Competenze
Gli aumenti di pena che derivano dalle aggravanti previste nella presente legge non spostano la competenza stabilita dal codice di procedura penale per i relativi reati.
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Questo supporto contiene la mostra allestita presso la Biblioteca civica A. Mai dal 18.11.2010 al 22.01.2011,
curata da Maria Laura Cornelli, Daniela Rosa e Rita Tironi, nell'ambito del progetto "2010 – Facciamo pace con le nostre ex-colonie",
della Tavola della pace di Bergamo e del Coordinamento bergamasco Enti Locali per la pace. Elaborazione grafica di Riccardo Bonfanti.

Per contatti: dossier.colonie[at]gmail.com.