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Statuto

Articolo 1
L'Associazione "Osservatorio Quarenghi" ha sede in Bergamo presso la Biblioteca Civica "Angelo Mai" in piazza Vecchia 15.

Articolo 2
L'Associazione non ha scopi di lucro; si propone principalmente l'approfondimento e la diffusione della conoscenza della personalità, della vita dell'architetto bergamasco Giacomo Quarenghi, dell'ambiente culturale nel quale egli operò in Italia, in Russia e in generale, in Europa, con ogni possibile significativo aggancio interdisciplinare. In particolare l'associazione provvederà o collaborerà alla classificazione dei disegni, delle lettere e dei documenti quarenghiani, custoditi presso la Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Bergamo, all'incremento delle raccolte quarenghiane anche mediante contatti con archivi e biblioteche italiane e straniere che possiedono materiale quarenghiano; al censimento e alla segnalazione di libri, saggi, articoli, tesi universitarie e simili riguardanti la vita e l'opera di Giacomo Quarenghi e l'ambiente culturale coevo (in particolare mediante contatti con istituzioni italiane e straniere che consentono di conoscere iniziative di studio su Quarenghi e il suo tempo); di pubblicare sulla rivista "Bergomum" contributi originali o traduzioni di studi su Giacomo Quarenghi e il suo tempo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà promuovere ogni sorta di manifestazione (incontri di studio, seminari, mostre, visite a istituzioni culturali e simili), curare e diffondere pubblicazioni, audiovisivi, videocassette e quanto altro utile.

Articolo 3
All'Associazione può aderire chiunque -persona fisica o giuridica, pubblica o privata, associazione o comitato- che intenda collaborare alla realizzazione degli scopi associativi. Chi intende associarsi dovrà presentare una domanda scritta di iscrizione al rappresentante legale dell'Associazione che la sottoporrà al vaglio del Consiglio direttivo. La domanda dovrà essere accompagnata dalla quota d'iscrizione, se fissata.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di adesione nella prima riunione successiva alla loro presentazione; in caso di rifiuto dell'accettazione l'aspirante associato potrà ricorrere all'assemblea degli associati.
Lo stesso Consiglio direttivo può proporre a persone particolarmente meritevoli di entrare a far parte dell'associazione con la qualifica di socio onorario.

Articolo 4
La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni o per esclusione. Quest'ultima verrà deliberata dal Consiglio direttivo a carico dell'associato che con il proprio comportamento nuocesse gravemente all'associazione.

Articolo 5
L'importo delle quote annuali di associazione sarà determinato -eventualmente anche in misura differenziata per categorie di associati- dal consiglio direttivo.

Articolo 6
Organi dell'associazione sono:
  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Consiglio dei revisori dei conti;
  4. il Presidente.
Articolo 7
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote sociali e dagli eventuali soci onorari; si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nei primi sei mesi e in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il presidente o il consiglio direttivo o quando la riunione sia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da discutere, da almeno un terzo degli associati.
L'Assemblea è convocata per scritto dal presidente almeno dieci giorno prima di quello fissato per l'adunata; è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sua il numero dei presenti.
Ogni socio legittimato a partecipare all'Assemblea potrà essere portatore di deleghe di altri soci con il limite di tre deleghe per ciascuno.
E' competenza dell'Assemblea in sede ordinaria l'approvazione del bilancio previsto e del consuntivo annuale, da deliberare entro i primi sei mesi di ogni anno, e l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti; inoltre l'assemblea ordinaria approva su proposta del consiglio direttivo le linee operative dell'associazione.
L'Assemblea straordinaria modifica sulle modifiche dello statuto associativo e sullo scioglimento dell'associazione, decidendo anche sulla devoluzione dell'eventuale fondo associativo residuo ad altri enti i cui scopi suiano i più possibili simili a quelli dell'"Osservatorio Quarenghi".

Articolo 8
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove associati, eletti dall'Assemblea che ne determinerà, volta per volta, il numero. I consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili; nella prima riunione del Consiglio dopo la sua elezione, lo stesso Consiglio nomina il Presidente dell'associazione, il vicepresidente e il segretario-tesoriere.
Il Consiglio direttivo attua il programma delineato dall'Assemblea degli associati e lo gestisce operativamente anche delegando ad uno o più dei propri membri particolari compiti; forma annualmente i bilanci consuntivi e preventivo da proporre all'assemblea.

Articolo 9
Il Presidente rappresenta l'Associazione presso i terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee. In caso di assenso o impedimento è sostituito dal vice presidente la cui firma fa fede presso i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il segretario-tesoriere redige e custodisce i verbali delle riunioni degli organi amministrativi e cura la contabilità dell'Associazione, provvedendo agli adempimenti relativi, il tutto con il controllo del Consiglio direttivo.

Articolo 10
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effetti con due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non associati. Esso vigila sull'amministrazione del fondo associato anche mediante controlli in qualunque momento. Della situazione dei conti il Collegio dà relazione all'Assemblea ordinaria annuale.

Articolo 11
Tutte le cariche associative sono gratuite; che le ricopre ha esclusivamente diritto a rimborso delle spese sostenute in relazione ai compiti svolti.

Articolo 12
Il fondo associativo è costituto dalle quote sociali e da eventuali contributi e elargizioni provenienti da chiunque. L'amministrazione del fondo associato è affidata al Consiglio direttivo; il Presidente ha firma libera con ogni potere per qualsiasi operazione di contributo patrimoniale.

Articolo 13
Ogni modificazione di questo statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dell'Assemblea dei soci con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Articolo 14
Per quanto non è espressamente previsto e regolata da questo statuto valgono le norme di cui agli articoli 36 e seguenti Cod. Civ.