Bergamo, 17 febbraio 1996
Articolo 1
E' costituita in Bergamo, con sede in via Antonio Locatelli n. 62
(poi piazza Vecchia, 15), una libera Associazione culturale senza
fini di lucro, denominata: Archivio Bergamasco. Centro Studi e
Ricerche. La sua durata è illimitata.
Articolo 2
Fine dell'Associazione è di promuovere e condurre ricerche e studi
sulla storia e la cultura della città di Bergamo e della sua
Provincia, nonché di fornire consulenze e collaborazioni a Enti
pubblici e privati, e a singoli ricercatori impegnati in tali
attività. L'Associazione opera in contatto con centri simili,
nazionali, e stranieri, con le Università e le Accademie, al
fine di potenziare competenze, scambi di informazioni, possibilità
di ricerca.
Articolo 3
Sono mezzi per il raggiungimento del fine di cui all'articolo
precedente:
- la pubblicazione di una rivista periodica denominata Archivio storico bergamasco, organo ufficiale dell'Associazione;
- la cura di altre pubblicazioni di carattere storico-documentario, in proprio o in collaborazione con altri enti;
- l'organizzazione di convegni, corsi, conferenze, mostre;
- la promozione di attività didattiche;
- la realizzazione di strumenti di ricerca, di didattica e di divulgazione mediante le moderne tecnologie;
- la formazione e la cura di una biblioteca dell'associazione, aperta al pubblico.
Articolo 4
L'Associazione provvede al conseguimento del proprio fine con
le quote associative dei soci, con le quote di iscrizione a
sue determinate attività, con doni di singole persone, con i
contributi di enti pubblici e privati.
Articolo 5
Fanno parte dell'Associazione soci che, per l'attività svolta e
la qualità del loro impegno nel campo delle discipline storiche
e letterarie, sono cooptati dalla maggioranza dell'Assemblea dei
soci dietro presentazione da parte del Comitato Direttivo.
Articolo 6
Il numero dei soci è illimitato.
Articolo 7
Il Comitato Direttivo stabilisce l'entità della quota associativa,
che deve essere versata dai soci entro il 31 marzo di ogni anno,
pena la perdita dei diritti associativi per l'anno stesso.
Qualora il mancato versamento della quota associativa sia reiterato
per tre anni consecutivi, il socio verrà considerato decaduto a
tutti gli effetti.
Articolo 8
L'Assemblea è costituita dai soci un regola con il versamento
della quota annuale. Le assemblee possono essere ordinarie o
straordinarie. Sono convocate dal Presidente quando questi lo
ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto dei soci.
Luogo, data, ora ed Ordine del giorno devono essere comunicati
ai soci per iscritto almeno quindici giorni prima della data
delle Assemblee stesse.
Articolo 9
Le Assemblee in prima convocazione sono valide se è presente
almeno il cinquanta per cento dei soci; in seconda convocazione
sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti; la
seconda convocazione è indetta non meno di due ore dopo la
prima.
Articolo 10
Le deliberazioni della Assemblee ordinarie sono prese a
maggioranza semplice dei soci presenti; le deliberazioni
delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza
dei due terzi dei soci presenti.
Articolo 11
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione,
mentre il Segretario dell'Associazione ne redige i verbali che
vengono sottoscritti da entrambi.
Articolo 12
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Essa delibera:
sulla relazione annuale predisposta dal Comitato Direttivo e letta dal presidente,
sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, nonché sulla relazione dei Revisori dei conti,
sulle linee di attività dell'Associazione conferendo appositi mandati al Comitato Direttivo,
sulle convenzioni che impegnano l'Associazione verso terzi,
sulla cooptazione di nuovi soci,
sull'elezione a scrutinio segreto dei componenti il Comitato Direttivo, del Presidente dell'Associazione, e dei due Revisori dei conti,
sulla nomina di eventuali commissioni, eleggendone i membri o demandandone l'elezione al Comitato Direttivo; ne discute conseguentemente le relazioni,
su eventuali regolamenti proposti dal Comitato Direttivo.
Articolo 13
L'Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo del Comitato
Direttivo, del Presidente dell'Associazione e dei Revisori
dei conti elegge un Presidente dell'Assemblea, incaricato
di soprintendere alle operazioni di voto e di proclamare
gli eletti.
Articolo 14
L'Assemblea straordinaria delibera su:
questioni istituzionali o patrimoniali dell'Associazione che rivestano carattere di eccezionalità;
modifiche all Statuto;
l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Articolo 15
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto
da cinque membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea
dei soci. Essi restano in carica tre anni. Sono rieleggibili.
La stessa Assemblea che elegge il Comitato Direttivo elegge
anche il Presidente dell'Associazione scegliendolo tra i membri
del Comitato Direttivo.
Articolo 16
Il Comitato Direttivo, nelle prima seduta, nomina al proprio
interno il Segretario e il tesoriere dell'Associazione.
Articolo 17
Spetta al Comitato Direttivo nominare o revocare il Direttore
e i membri del Comitato di Redazione della rivista Archivio
storico bergamasco, organo ufficiale dell'Associazione.
Articolo 18
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale
dell'Associazione verso terzi e in giudizio, firma gli atti
e la corrispondenza ed esegue le deliberazioni del Comitato
Direttivo in conformità e nei limiti dei mandati ricevuti
dall'Assemblea.
Articolo 19
Il Comitato Direttivo è responsabile della conservazione del
patrimonio sociale, sovrintende alla gestione ordinaria e
straordinaria delle attività dell'Associazione, cura i rapporti
con altri Enti, presenta annualmente all'Assemblea ordinaria
una relazione scritta, morale e finanziaria, sull'attività e
altre finalità dell'Associazione.
Articolo 20
Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
o di almeno tre membri che ne facciano richiesta. Esso è
validamente riunito allorché è presente la maggioranza dei
membri; delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei membri presenti; in caso di parità la deliberazione si
intende adottata con il voto favorevole del Presidente; il
Segretario cura i verbali delle riunioni, che sono firmati
da lui e dal presidente; i membri del Comitato svolgono la
loro opera a titolo gratuito.
Articolo 21
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed esegue tutte
le disposizioni di politica economica stabilite dal Comitato
Direttivo; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
è responsabile della regolarità delle scritture e dei documenti
contabili; può essere delegato dal presidente per tutti i
movimenti di cassa e di banca.
Articolo 22
I due Revisori dei conti durano in carica tre anni; svolgono
la loro opera a titolo gratuito; sono rieleggibili.
Articolo 23
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Articolo 24
Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto,
valgono le norme del Codice Civile e le altre leggi
in materia.