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Statuto

Bergamo, 17 febbraio 1996

Articolo 1
E' costituita in Bergamo, con sede in via Antonio Locatelli n. 62 (poi piazza Vecchia, 15), una libera Associazione culturale senza fini di lucro, denominata: Archivio Bergamasco. Centro Studi e Ricerche. La sua durata è illimitata.

Articolo 2
Fine dell'Associazione è di promuovere e condurre ricerche e studi sulla storia e la cultura della città di Bergamo e della sua Provincia, nonché di fornire consulenze e collaborazioni a Enti pubblici e privati, e a singoli ricercatori impegnati in tali attività. L'Associazione opera in contatto con centri simili, nazionali, e stranieri, con le Università e le Accademie, al fine di potenziare competenze, scambi di informazioni, possibilità di ricerca.

Articolo 3
Sono mezzi per il raggiungimento del fine di cui all'articolo precedente:
  1. la pubblicazione di una rivista periodica denominata Archivio storico bergamasco, organo ufficiale dell'Associazione;
  2. la cura di altre pubblicazioni di carattere storico-documentario, in proprio o in collaborazione con altri enti;
  3. l'organizzazione di convegni, corsi, conferenze, mostre;
  4. la promozione di attività didattiche;
  5. la realizzazione di strumenti di ricerca, di didattica e di divulgazione mediante le moderne tecnologie;
  6. la formazione e la cura di una biblioteca dell'associazione, aperta al pubblico.
Articolo 4
L'Associazione provvede al conseguimento del proprio fine con le quote associative dei soci, con le quote di iscrizione a sue determinate attività, con doni di singole persone, con i contributi di enti pubblici e privati.

Articolo 5
Fanno parte dell'Associazione soci che, per l'attività svolta e la qualità del loro impegno nel campo delle discipline storiche e letterarie, sono cooptati dalla maggioranza dell'Assemblea dei soci dietro presentazione da parte del Comitato Direttivo.

Articolo 6
Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 7
Il Comitato Direttivo stabilisce l'entità della quota associativa, che deve essere versata dai soci entro il 31 marzo di ogni anno, pena la perdita dei diritti associativi per l'anno stesso.
Qualora il mancato versamento della quota associativa sia reiterato per tre anni consecutivi, il socio verrà considerato decaduto a tutti gli effetti.

Articolo 8
L'Assemblea è costituita dai soci un regola con il versamento della quota annuale. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. Sono convocate dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto dei soci. Luogo, data, ora ed Ordine del giorno devono essere comunicati ai soci per iscritto almeno quindici giorni prima della data delle Assemblee stesse.

Articolo 9
Le Assemblee in prima convocazione sono valide se è presente almeno il cinquanta per cento dei soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti; la seconda convocazione è indetta non meno di due ore dopo la prima.

Articolo 10
Le deliberazioni della Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti; le deliberazioni delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 11
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, mentre il Segretario dell'Associazione ne redige i verbali che vengono sottoscritti da entrambi.

Articolo 12
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Essa delibera:
sulla relazione annuale predisposta dal Comitato Direttivo e letta dal presidente,
sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, nonché sulla relazione dei Revisori dei conti,
sulle linee di attività dell'Associazione conferendo appositi mandati al Comitato Direttivo,
sulle convenzioni che impegnano l'Associazione verso terzi,
sulla cooptazione di nuovi soci,
sull'elezione a scrutinio segreto dei componenti il Comitato Direttivo, del Presidente dell'Associazione, e dei due Revisori dei conti,
sulla nomina di eventuali commissioni, eleggendone i membri o demandandone l'elezione al Comitato Direttivo; ne discute conseguentemente le relazioni,
su eventuali regolamenti proposti dal Comitato Direttivo.

Articolo 13
L'Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo del Comitato Direttivo, del Presidente dell'Associazione e dei Revisori dei conti elegge un Presidente dell'Assemblea, incaricato di soprintendere alle operazioni di voto e di proclamare gli eletti.

Articolo 14
L'Assemblea straordinaria delibera su:
questioni istituzionali o patrimoniali dell'Associazione che rivestano carattere di eccezionalità;
modifiche all Statuto;
l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da cinque membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci. Essi restano in carica tre anni. Sono rieleggibili. La stessa Assemblea che elegge il Comitato Direttivo elegge anche il Presidente dell'Associazione scegliendolo tra i membri del Comitato Direttivo.

Articolo 16
Il Comitato Direttivo, nelle prima seduta, nomina al proprio interno il Segretario e il tesoriere dell'Associazione.

Articolo 17
Spetta al Comitato Direttivo nominare o revocare il Direttore e i membri del Comitato di Redazione della rivista Archivio storico bergamasco, organo ufficiale dell'Associazione.

Articolo 18
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi e in giudizio, firma gli atti e la corrispondenza ed esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo in conformità e nei limiti dei mandati ricevuti dall'Assemblea.

Articolo 19
Il Comitato Direttivo è responsabile della conservazione del patrimonio sociale, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione, cura i rapporti con altri Enti, presenta annualmente all'Assemblea ordinaria una relazione scritta, morale e finanziaria, sull'attività e altre finalità dell'Associazione.

Articolo 20
Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri che ne facciano richiesta. Esso è validamente riunito allorché è presente la maggioranza dei membri; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità la deliberazione si intende adottata con il voto favorevole del Presidente; il Segretario cura i verbali delle riunioni, che sono firmati da lui e dal presidente; i membri del Comitato svolgono la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 21
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed esegue tutte le disposizioni di politica economica stabilite dal Comitato Direttivo; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo; è responsabile della regolarità delle scritture e dei documenti contabili; può essere delegato dal presidente per tutti i movimenti di cassa e di banca.

Articolo 22
I due Revisori dei conti durano in carica tre anni; svolgono la loro opera a titolo gratuito; sono rieleggibili.

Articolo 23
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 24
Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le altre leggi in materia.