La fine del dominio veneto in bergamasca

Continuano di anno in anno le elezioni dei sindaci dei giusdicenti di fuori, le cui relazioni vengono approvate in Consiglio al fine di abilitare i giusdicenti che rientrano dalle cariche a partecipare a nuovi concorsi. La Tabella 7. riporta, in analogia con altre simili precedenti, il numero di persone elette, rinunciatarie e morte nelle varie sedi nel periodo 1750-1796. Si noterà come sul territorio sia tornata la più completa normalità, perché ormai le rinunce e le morti costituiscono soltanto casi sporadici. L'unico ufficio che continua a dare qualche piccola preoccupazione al Consiglio della città è il commissariato della valle di san Martino, dove si registra ancora qualche rinuncia.

Tabella 7. Numero di giusdicenti eletti, scusati, rinunciatari e defunti nel periodo 1750-1796.

I II III IV
Eletti Scusati Rinunciatari Morti
Podestaria di Scalve 49 2 - 1
Podestaria di Lovere 47 1 - 1
Podestaria di Urgnano e Cologno 48 1 - 2
Commissariato di val san Martino 53 3 1 1
Vicariato di val Seriana inferiore 49 - 1 1
Vicariato di Gandino 47 - - 1
Vicariato di val Brembana inferiore 47 - - -
Vicariato di val Brembana superiore 48 - - 2
Vicariato di Oltre la Gocchia 47 - - 1
Vicariato di Almenno 47 - - -

Nel 1752 [11 aprile; Az. 86, 14r] la comunità di Castro che da secoli faceva parte dei comuni aderenti e mai si era voluta aggregare a Lovere chiede invece di essere ammessa a far parte di quella podestaria. Con una procedura davvero inusitata, che autorizza a pensare ad un tentativo di insabbiamento della richiesta, il Consiglio delega la supplica per un parere giurato ai giudici delle Vettovaglie, i quali [20 maggio; Az. 86, 17r] naturalmente non ritengono opportuno di estendere le loro riflessioni ad di là delle materie di loro propria competenza. La supplica viene allora riferita ai sindaci di palazzo ed ai difensori della città perché esprimano un'opinione. Alla fine [22 luglio 1752; Az. 86, 23v] il Consiglio delibera di unire Castro alla giurisdizione di Lovere. I documenti relativi a questo passaggio sono già stati pubblicati [SILINI, 1981].
Succedeva spesso che in occasione delle elezioni dei giusdicenti di fuori alcune persone si dichiarassero interessate e si proponessero come concorrenti allo scrutinio il giorno stesso della votazione. Queste persone erano a volte del tutto sconosciute alla massima parte dei votanti, che quindi non dedicavano alle loro candidature l'attenzione dovuta. Si escludevano così dai concorsi soggetti capaci, proprio perché non se ne conoscevano le precedenti prove, mentre venivano eletti altri i cui nomi erano ben noti, pur se talvolta immeritevoli. Il Consiglio incarica i difensori di riflettere su questo problema e di riferire con scrittura giurata alcuni possibili rimedi [22 dicembre 1757; Az. 86, 182r]. Ma non risulta che essi abbiano mai risposto.
Per incoraggiare coloro che erano scaduti dalle cariche a sottoporsi a sindacato, l'11 maggio 1744 ed il 20 febbraio 1745 era stato proposto un termine di tre anni alla presentazione della relazione. I sindaci di palazzo (per le cariche di dentro) ed i sindaci dei giusdicenti di fuori (per quelle del territorio) si erano però trovati in difficoltà a giustificare i ritardi sui termini fissati. Il Consiglio decide quindi [18 dicembre 1760; Az. 87, 35r] che in futuro gli stessi sindaci siano tenuti ad inviare le loro relazioni, anche senza la richiesta degli interessati. E siccome i giusdicenti di fuori erano quelli che evadevano più spesso i termini proprio perché non risiedevano in città, i cancellieri vengono invitati a comunicare i nomi e le sedi degli eletti ai sindaci, affinché questi ultimi possano informarsi sulle persone da sindacare. E si ribadisce che nessuno potrà essere proposto per una nomina, se non avrà ottenuto una relazione favorevole. Tuttavia, scorrendo le liste delle abilitazioni e confrontando il numero medio di abilitazioni nel periodo 1750-1760 con quelle del periodo 1761-1774, non si ha l'impressione che quest'ordine abbia fatto aumentare di molto il numero delle persone sindacate, che passa da una media di 2,4 ad una di 3,2, rispettivamente sui due periodi.
Un segno che le antiche difficoltà nel reperimento dei giusdicenti erano ormai passate e che le persone disponibili ad accettare le cariche erano numerose si ha nel 1765, quando Lovere chiede la conferma del suo podestà in carica per un secondo anno e Bergamo con parole gentili rifiuta [23 dicembre; Az. 87, 209r]. Un analogo diniego si verifica [17 agosto 1771; Az. 88, 88r], a Piazza che avanza una richiesta analoga. Approssimandosi le elezioni del 1774 [19 dicembre; Az. 88, 188v], il Consiglio rileva che negli scrutini vengono spesso proposte e votate persone che, pur essendo cittadini, mancano delle qualità che "la giustizia ed il pubblico decoro vorrebbero". Pertanto, "anche per consolatione e conforto degl'abitanti alle rispettive giudicature soggetti", il Consiglio delibera di eleggere tre illustri e probi deputati per suggerire al più presto, provvedimenti tali da garantire che alle elezioni non siano ammesse se non persone degne ed idonee. In attesa di queste deliberazioni, le elezioni dei giusdicenti sono rimandate al febbraio 1775. Lavorando con encomiabile speditezza i tre sottopongono le loro riflessioni al Consiglio con un documento [23 gennaio 1775; Az. 88, 195r] che influenzerà da quel momento in poi la procedura delle elezioni. Dice il testo: "nelle circostanze de tempi presenti ci lusingaressimo che un mezzo conducente al contemplato oggetto potrebbe essere quello di ordinare che in avvenire chiunque verrà esser balotato a qualche Giudicatura fuori debba aver li seguenti requisiti: 1. che sia cittadino di questa Città, del che debba produrre legitimi documenti; 2. che abbia un vero estimo reale o in Città o in Territorio, del che debba pure produrre autentica attestazione; 3. che non abbia essercitata alcun arte meccanica; 4. che non abbia fatto mestieri servili; 5. che sia idoneo a sostenere con decenza la carica. Dalli quali cinque capitoli si dovranno intendere essentati tutti quelli concorrenti che fossero del Corpo del Consiglio, avendo questo di già la prova de medesimi. 6. che non costi cosa contraria alla di lui probità; 7. che abbia una sufficiente abilità alla Giudicatura".
A parte il merito di alcune delle qualità richieste, il problema importante - e i deputati lo colgono esattamente - è il modo come accertarle. Secondo la loro opinione, i concorrenti ai vicariati di fuori dovrebbero ogni anno all'inizio di dicembre mettersi in lista presso la cancelleria della città, e coloro che non fossero del Consiglio dovrebbero presentare le loro credenziali sui punti 1. e 2., da essere esaminate e convalidate dai difensori. La magnifica Bina dovrebbe poi votare singolarmente ogni candidato ai soli fini dell'eleggibilità, da stabilirsi a maggioranza semplice dei voti. Il Consiglio dovrebbe infine eleggere nei modi soliti i giusdicenti. Tutto questo a partire dall'inizio di febbraio. Le raccomandazioni dei deputati vengono accettate a grande maggioranza, e così si decide di procedere.
In questo modo la procedura delle nomine resta fortemente innovata: non si tratta più di approvare da parte del Consiglio cittadino relazioni finali per ammettere ad un concorso persone che già hanno esercitato una carica, ma di valutare preliminarmente i candidati, per accertare - da parte di una quindicina di persone e non più dell'intero Consiglio - l'esistenza delle condizioni per la loro partecipazione ai concorsi. Naturalmente, continua anche la procedura delle relazioni finali da parte dei tre sindaci ai giusdicenti di fuori, i quali sindaci vengono rinnovati di anno in anno. Tutto questo porta ad un ulteriore aggravio degli adempimenti formali, senza che ad esso corrispondano peraltro migliori prestazioni da parte dei giusdicenti.
A partire da questo momento tutte le elezioni si svolgono con la nuova procedura. Esaminando le valutazioni preliminari della Bina, si nota che il numero di persone partecipanti ai concorsi è molto variabile da un anno all'altro. Si vede anche che solo di rado chi ottiene la votazione preliminare più favorevole è poi il candidato preferito. Il che dimostra che altri criteri, oltre alle qualità intrinseche dei candidati, influenzano le scelte della Bina. Si può ancora notare come il fenomeno della ripetuta nomina di alcune persone a certe cariche continui essenzialmente invariato.
A partire dall'elezione del dicembre 1780 [Az. 89, 127v], le abilitazioni del minor Consiglio secondo la parte 23 gennaio 1775 non vengono più date congiuntamente, ma i candidati sono presentati nominalmente come concorrenti ai vari uffici. Questo permette di avere un'idea di quante persone partecipano ad ogni concorso, quanti si ritirano volontariamente. e quanti vengono rifiutati dalla Bina. Analizzando i dati, si nota come il concorrente per Scalve è quasi invariabilmente unico: il che indica probabilmente che, essendo la carica poco ambita, l'elezione era preordinata. Fino al 1791 anche il concorrente per la valle di san Martino è uno solo; anzi, in qualche anno, il concorso va deserto: ciò è dovuto alle difficili condizioni di quel commissariato, poiché soltanto quando Bergamo si decide a prendere seri provvedimenti per aumentare le entrate di quel commissariato (vedi all'Allegato B) il numero dei potenziali concorrenti aumenta.
Se il numero medio per anno degli aspiranti ad una carica si può considerare una misura di quanto essa sia ambita, i candidati agli uffici elencati si dispongono nella graduatoria della Tabella 8.

Tabella 8. Numero medio di candidati ai concorsi degli uffici di giusdicenza del territorio bergamasco a partire dal 1780.

Podestaria di Scalve 1,05
Commissariato di val san Martino 1,36
Podestaria di Lovere 2,41
Vicariato di val Brembana superiore 2,43
Vicariato di Almenno 2,52
Podestaria di Gandino 2,52
Vicariato di val Seriana inferiore 2,70
Vicariato di Oltre la Gocchia 2,82
Podestaria di Urgnano e Cologno 2,94
Vicariato di val Brembana inferiore 2,94

Come si vede, gli uffici dove si sono manifestati i problemi più gravi e dove Bergamo aveva deciso integrazioni di salario per i giusdicenti (Scalve e Caprino, soprattutto) sono quelli meno ambiti. La podestaria di Lovere pare aver superato le difficoltà che l'avevano afflitta nei secoli XVI e XVII ed è ora abbastanza richiesta, al livello di Serina. Vengono poi nell'ordine i vicariati più facilmente accessibili e vicini al capoluogo, con l'eccezione di Oltre la Gocchia, dove giocano probabilmente fattori legati agli interessi di famiglie del luogo.
Fino al 1789 i rifiuti candidati da parte della Bina sono praticamente inesistenti e tutti vengono invariabilmente approvati. A partire da quell'anno invece - quando il Consiglio decide di prendere provvedimenti più incisivi per migliorare la qualità dei giusdicenti - pare che la Bina divenga più esigente e cominci a respingere parecchie persone; altre persone ancora si ritirano volontariamente, forse perché consapevoli di non poter competere con i loro oppositori. Il numero complessivo dei concorrenti agli uffici di fuori oscilla negli anni 1789-1796 tra 21 e 28; contemporaneamente, le domande rigettate dalla Bina per diverse ragioni variano tra circa il 4 ed il 24 per cento dei concorrenti, che rappresenta una pressione di selezione significativa. Se ai candidati rifiutati si aggiungono quelli volontariamente ritirati, il numero medio di candidati disponibili per ogni posto (dopo i rifiuti ed i ritiri volontari) oscilla tra 1,6 e 2,1 e tocca un minimo nel 1796 con 1,2 candidati per ufficio. La scelta non è quindi molto ampia.
Spesso i vicari del territorio tardavano così a lungo a chiedere le relazioni ai sindaci incaricati di redigerle, che qualche sindaco moriva senza aver prima potuto riferire su alcune persone. Si nota anche che le relazioni venivano presentate in modo disordinato in ogni periodo dell'anno, disturbando l'ordinata programmazione dei lavori del Consiglio. Per porre rimedio a questi disguidi, si ribadisce che i sindaci, assunte le loro informazioni, riferiscano al Consiglio, anche se i giusdicenti interessati non si preoccuperanno di richiedere la loro relazione. Questo i sindaci dovranno eseguire due volte l'anno: prima dei Consigli di agosto per le podestarie di Scalve, Lovere e Cologno; e prima dei consigli di dicembre per tutti gli altri vicariati. Di fatto, dal 1786 in poi, vi è una maggiore regolarità nell'esame delle relazioni, concentrandosi quelle delle podestarie soprattutto in agosto e quelle dei vicariati in dicembre. Pare che vi sia anche un aumento del numero di giusdicenti sindacati ed una qualche maggior severità nelle votazioni, con qualche rifiuto delle approvazioni, che in precedenza rappresentavano quasi la regola. A volte gli espedienti per nominare certe persone a certi uffici sono evidenti e questo accade particolarmente negli uffici di Scalve e Caprino [22 gennaio e 26 febbraio 1785; Az. 90, 41v e 49v].
La Misericordia Maggiore di Bergamo aveva istituito una cattedra nella quale si impartivano gratuitamente lezioni sui fondamenti della giurisprudenza civile bergamasca. La cattedra surrogava quella che Bergamo, a termini degli statuti municipali, avrebbe dovuto costituire a sue spese. La presenza di tali corsi organizzati toglieva ai giusdicenti digiuni del diritto il pretesto di presentarsi ai concorsi impreparati "ad un tale geloso ufficio con necessario studio delle leggi". Per stimolare una migliore istruzione dei candidati il Consiglio propone che, salve le condizioni già stabilite nel 1775, si dia la preferenza nei concorsi a coloro che presenteranno un certificato di frequenza per un anno almeno ai corsi di Bergamo (o meglio ancora all'Università di Padova). Né potrà essere ammesso chi non esibirà tale attestato, a meno che non sia già stato ad un ufficio e sia poi stato approvato dai sindaci dei giusdicenti di fuori. Perché tutti abbiano il tempo di mettersi in regola, si stabilisce che la decisione entri in vigore solo dopo l'anno scolastico successivo [Az. 89, 265r].
Nel 1794 per l'ennesima volta, i sindaci fanno osservare che i giusdicenti sono troppo spesso assenti dalle loro sedi, con gravi inconvenienti per il funzionamento degli uffici. Pertanto, tutti i giusdicenti (eccetto il podestà di Cologno cui la comunità non assegna un'abitazione) non potranno più assentarsi, neppure per breve tempo, senza licenza scritta dei rettori, e le licenze dovranno essere presentate in cancelleria perché i sindaci ne possano tenere conto nelle loro relazioni [18 agosto; Az. 90, 12r].
Nella seduta del 23 febbraio 1788 [Az. 90, 201v] si ricordano le provvidenze per favorire l'istruzione dei giusdicenti ma si deve constatare che esse non hanno "riportato il corrispondente contemplato effetto". Il Consiglio decide quindi che, da quell'anno in poi, entro la metà di agosto i concorrenti agli uffici registrino in cancelleria il loro nome e l'ufficio cui aspirano, affinché i consiglieri siano messi in grado di assumere informazioni per un voto più meditato. Inoltre, tutti gli aspiranti alle cariche (esclusi Vilminore e Caprino, cui possono accedere solo i consiglieri) "doveranno rendersi abili a così geloso impiego" con l'avere studiato le leggi per due anni presso la cattedra della Misericordia oppure nell'Università di Padova, producendo certificati legali e giurati. E per evitare che queste decisioni possano essere revocate, si decide che esse si potranno abolire solo con i quattro quinti dei voti.
Permangono tuttavia in alcuni uffici difficoltà a reperire giusdicenti. Il 21 dicembre 1790, quando si arriva all'elezione di un vicario per Gandino, si vota per ben tre volte un candidato, ma invano, e si bandisce allora una nuova elezione dopo una settimana, al fine di reperire altri possibili concorrenti [Az. 91, 68v]. Caprino rimane tuttavia la sede con le maggiori difficoltà. Riconoscendo alla fine questa realtà [17 agosto 1791; Az. 91, 89v], il Consiglio si decide a fare per l'ufficio di Caprino quanto aveva già fatto per Lovere Scalve e propone che dall'11 novembre successivo si conferisca al commissario un'integrazione di stipendio di 700 lire all'anno sul bilancio della città, con la solita clausola della certificazione della presenza continuata alla carica. Ma, nonostante ciò, trovare un commissario per Caprino non riesce facile.
Da tempo (28 dicembre 1654) era stato prescritto che i giusdicenti di fuori dovessero avere come minimo 25 anni d'età. Un nuovo adempimento formale viene ora escogitato per accertare questa condizione: che i concorrenti, all'atto di produrre i documenti per il concorso, presentino fede autentica di battesimo, tranne chi abbia già presentato il certificato in altre occasioni o chi sia stato in precedenza giusdicente [18 dicembre 1794; Az. 91, 216v]. Questa appare l'ultima decisione di interesse generale per gli uffici di fuori, prima che cessino del tutto le registrazioni nel Libro delle Azioni.