Regolamento dell'Archivio Storico Comunale
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
L'Amministrazione comunale di Bergamo individua nell'archivio, quale complesso
organico degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un
servizio essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica e assicurare la
trasparenza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
A tal fine riconosce la necessità di un corretto funzionamento del servizio
archivistico, sia nella sua fase corrente di protocollazione e classificazione delle carte, sia
nella successiva fase di archiviazione, ordinamento, inventariazione e conservazione dei
documenti, intesi come bene culturale di natura demaniale, secondo il dettato della legge
archivistica nazionale.
Articolo 2
L'Amministrazione comunale organizza il servizio archivistico nel rispetto della
vigente normativa nazionale in tema di archivi.
TITOLO II
NATURA, CONDIZIONE GIURIDICA, SEDE E FINALITA’ DELL’ARCHIVIO STORICO
Articolo 3
In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è istituita la sezione
separata d'archivio, denominata Archivio Storico Comunale, comprendente oltre all'archivio
storico dell'Ente anche altri archivi aggregati.
L'Amministrazione comunale riconosce nell'Archivio Storico un istituto culturale che
concorre all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'istruzione e all'informazione, nonché allo
sviluppo della ricerca e della conoscenza.
Articolo 4
Gli archivi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono soggetti al regime del
demanio pubblico e sono inalienabili ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409.
Articolo 5
L'Archivio Storico ha sede a Bergamo presso la Biblioteca Civica “Angelo Mai”, in
Piazza Vecchia, 15.
L'Amministrazione comunale si impegna a conferire nella sede tutta la
documentazione archivistica da essa prodotta e ad essa affidata che si trovasse depositata
altrove, fatta salva quella che per imprescindibile necessità amministrativa dovesse essere
conservata presso gli uffici competenti; della documentazione trattenuta dagli uffici si
trasmetterà comunque notizia all’Archivio Storico. Nell'Archivio Storico potranno essere
conservati altri fondi archivistici pervenuti all’Amministrazione comunale sia da enti pubblici
soppressi che da privati, per acquisto, donazione, deposito o comodato.
Articolo 6
L'istituzione dell’Archivio Storico persegue come finalità:
a) la conservazione e l'ordinamento dei propri archivi come garanzia di salvaguardia della
memoria storica dell'ente e della comunità locale;
b) il concorso nell’espletazione delle procedure di scarto di documenti ai sensi dell’ art. 21
del D.Lgs. n. 42/2004;
c) la consultazione, da parte dei cittadini che ne facciano richiesta, di tutti gli atti e i
documenti, su qualsiasi supporto, da esso conservati e il rilascio di copia, con le modalità
di cui al Titolo III, secondo quanto disposto dallo Statuto comunale;
d) la promozione di attività didattiche e di ricerca storica, nonché di valorizzazione dei
patrimoni documentari, pubblici e privati, che costituiscano significativa fonte per la storia
del territorio comunale, in collaborazione con la scuola, l'università, l'Archivio di Stato e
altri istituti di ricerca;
e) il raccordo costante con l'Archivio di Deposito per i problemi della sua organizzazione e
gestione e con il Protocollo Generale per favorire la razionalizzazione delle procedure di
registrazione, classificazione e conservazione, anche alla luce delle nuove tecnologie
dell'informazione;
f) la salvaguardia e l'acquisizione di quei documenti o di quegli archivi che risultino di
interesse per la conoscenza e lo studio della storia locale;
g) la cooperazione con gli istituti affini nella definizione di progetti e programmi comuni.
Articolo 7
L'Archivio Storico persegue le finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento in una
prospettiva di collaborazione tecnica e operativa con la Soprintendenza Archivistica per la
Regione Lombardia e con la Soprintendenza ai Beni Librari e Documentari per la Regione
Lombardia, nel quadro delle attribuzioni loro affidate dalla normativa statale e regionale
vigente.
TITOLO III
NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
Articolo 8
L'Archivio Storico è aperto al pubblico per consentire la consultazione del materiale
documentario in esso conservato, negli orari stabiliti dalla Direzione della Biblioteca Civica,
garantendo comunque una fascia oraria di apertura non inferiore alle 30 ore settimanali, che
consenta la consultazione anche in orario pomeridiano.
Articolo 9
Tutti i documenti dell'Archivio Storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di
quelli di carattere riservato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 42/2004.
La consultabilità dei documenti a carattere riservato è disciplinata ai sensi dell’art.
123 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
Articolo 10
Gli studiosi, per essere ammessi nella sala di studio, sono tenuti annualmente, e
comunque ogni volta che intendono mutare lo scopo delle proprie ricerche, a compilare
l'apposita domanda, esibendo un documento d'identità.
Articolo 11
Le richieste di documenti, effettuate mediante apposite schede, non devono essere
superiori a n. 6 pezzi archivistici al giorno, salve particolari deroghe concesse dalla
Direzione.
Articolo 12
E' vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle ed altri contenitori. Con
l'ingresso in sala di studio, gli studiosi sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione
soltanto gli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro. Sono possibili controlli in
entrata e in uscita e l'uso di impianti di telesorveglianza.
Articolo 13
E' proibito agli studiosi durante la consultazione:
- scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- fare calchi o lucidi o trarre fotocopie, fotografie, senza il permesso del responsabile
dell’Archivio Storico;
- scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi
motivo. In caso di necessità dovrà essere richiesta l'assistenza dell'archivista;
- disturbare il perfetto silenzio o accedere ai locali di deposito e agli uffici.
Articolo 14
I pezzi archivistici ricevuti in consultazione dovranno essere restituiti ogni volta
all'archivista, ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati e completamente
ricondizionati.
Articolo 15
Coloro che traggono riproduzioni di documenti sono tenuti a fare domanda
sull'apposito modulo, elencando analiticamente il materiale da riprodurre. Il permesso di
riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.
L'esecuzione di fotografie (da scattare senza flash per i documenti anteriori al
seccolo XIX) di materiale archivistico con mezzi propri è consentita ad uno studioso per
volta.
Non sono consentite fotocopie del materiale rilegato, né di quello cartaceo e
pergamenaceo in cattive condizioni di conservazione e, in linea di massima, anteriore al
secolo XIX.
Il costo delle fotocopie è a carico degli studiosi.
Articolo 16
La pubblicazione delle riproduzioni da parte degli studiosi è soggetta a specifica
autorizzazione rilasciata dalla Direzione.
Articolo 17
Gli studiosi sono invitati a far pervenire all'Archivio copia del proprio elaborato
relativo alle fonti archivistiche utilizzate. In caso di pubblicazione di documenti tratti
dall'Archivio è obbligatorio consegnare una copia della stampa.
Articolo 18
Il materiale archivistico è escluso dal prestito. Fa eccezione il prestito temporaneo
per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, nonché per motivate esigenze
d’ufficio delle Direzioni dell'Amministrazione comunale, limitatamente agli atti che
costituiscono l'Archivio Storico e di Deposito del Comune. Il prestito di materiale
documentario raro e di pregio può essere concesso ad istituzioni pubbliche che ne
facciano richiesta per mostre temporanee, previa acquisizione del nulla osta della
Soprintendenza Archivistica per la Regione Lombardia.
L'istituzione richiedente, oltre ad assumersi le responsabilità in merito alla
conservazione dei documenti durante il prestito, dovrà sostenere i costi di trasporto,
imballaggio, assicurazione, nonché tutte le spese necessarie alla tenuta in idonee
condizioni ambientali espositive dei pezzi archivistici.
Articolo 19
A chiunque trasgredisca le norme di cui al Titolo III, potrà essere interdetta
temporaneamente o definitivamente la consultazione degli atti conservati nell'Archivio
Storico, con comunicazione immediata al Soprintendente Archivistico e al Soprintendente
ai Beni Librari e Documentari per la Lombardia, fatte salve le ulteriori azioni in difesa degli
interessi dell' Amministrazione comunale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
Articolo 20
L'Amministrazione comunale si impegna, in conformità a quanto disposto dall'art. 31
del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ad affidare a personale qualificato la responsabilità e
la gestione dell'Archivio Storico.
Articolo 21
Al responsabile dell'Archivio Storico spetta:
- provvedere che siano assicurati la conservazione e l'ordinamento degli atti d'archivio,
nonché la redazione dell'inventario, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche;
- concorrere all’adempimento delle procedure di scarto, conformemente a quanto
disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, secondo le indicazioni di cui all’art. 24 del
presente regolamento;
- consentire agli studiosi la consultazione dei documenti conservati nell'Archivio
Storico supportandoli nell'attività di ricerca;
- formulare programmi tesi a conseguire le finalità di cui all'art. 6 del presente
regolamento, nonché relazioni annuali sull'andamento del servizio;
- effettuare, ove richiesto dall'Amministrazione, ricerche storiche con finalità pratiche o
culturali.
TITOLO V
NORME RELATIVE AL SERVIZIO INTERNO
Articolo 22
L'Amministrazione comunale cura l'ordinata gestione dei propri archivi corrente e
di deposito e adotta le procedure relative al versamento, da effettuarsi annualmente,
presso l'Archivio Storico dei documenti, scaduti i 40 anni dalla conclusione degli affari cui si
riferiscono. Prima del versamento debbono essere effettuate le operazioni di scarto.
Alla fine di ogni anno, il responsabile dell'Archivio Storico stabilisce, di concerto con i
dirigenti delle Direzioni eventualmente coinvolte nell'operazione, modalità e tempi dei
versamenti.
Articolo 23
Possono essere effettuati versamenti di documenti più recenti qualora sussistano
pericoli di dispersione o danneggiamento degli stessi.
Articolo 24
Le operazioni di scarto sono effettuate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004,
tenuto conto delle relative disposizioni attuative.
L'elenco dei documenti proposti per lo scarto deve essere trasmesso al
responsabile dell'Archivio Storico che, dopo un esame preliminare delle unità archivistiche
ritenute inutili, provvede a restituirlo alla Direzione di provenienza. Successivamente, il
suddetto elenco viene inviato in duplice copia alla Soprintendenza Archivistica per il nulla
osta prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
Articolo 25
L'elenco di scarto di cui all'art. 24 del presente regolamento deve contenere:
- la descrizione delle tipologie documentarie da eliminare, specificando se trattasi di
originali o di copie;
- gli estremi cronologici per ciascuna tipologia e l'eventuale titolazione;
- peso espresso in Kg./Q.li, quantità e tipo di contenitore;
- motivazione dello scarto.
Articolo 26
L'Amministrazione comunale procede materialmente allo scarto dopo avere adottato
l'atto di autorizzazione all'eliminazione dei documenti, del quale il nulla osta della
Soprintendenza Archivistica farà parte integrante.
Articolo 27
Le ricerche di tipo amministrativo da svolgersi nell'Archivio Storico ad opera di
personale interno all'Amministrazione, vanno richieste preventivamente al responsabile,
con cui si concorderanno tempi e modalità della consultazione.
Articolo 28
Contestualmente ai versamenti di atti e documenti nell'Archivio Storico, il
responsabile valuta l'opportunità di conservare anche quella documentazione di corredo -
raccolte di leggi, statuti, regolamenti, periodici, letteratura grigia prodotta o acquisita
dall'Ente - riguardante ambiti tematici di pertinenza dell'Amministrazione, utile allo studio e
alla ricerca intorno alla storia del Comune, laddove essa non trovi altra idonea
conservazione e fruizione.
Tale documentazione viene acquisita e catalogata dalla Biblioteca seguendo le
ordinarie procedure adottate nell’acquisizione del patrimonio bibliografico.